Calcolo Risarcimento Danni e Danni risarcibili

Calcolo Risarcimento Danni e Danni risarcibili

Come si effettua il calcolo del Risarcimento Danni da Incidente Stradale e quali sono i danni risarcibili

Danni materiali

I danni materiali sono i danni di natura esclusivamente patrimoniale che subiscono le vittime dell’incidente.

La Compagnia di assicurazione nomina un suo fiduciario tecnico “PERITO” che redigerà apposita perizia con indicata la quantificazione del danno.

Ci sono diversi tipi di danno materiale:

  1. danni al veicolo: come conseguenza di un incidente stradale il proprietario ha diritto a ricevere il costo della riparazione del veicolo danneggiato sia per danni alla carrozzeria sia alle parti meccaniche. Per poter ottenere il risarcimento di questa tipologia di danni è necessario consegnare alla compagnia assicurativa documentazione giustificativa della spesa sostenuta (preventivi, fatture, ecc), nonché dei danni subiti (documentazione fotografica e/o testimoniale, perizia tecnica e/o di stima dei danni, ecc.);
  2. danni da fermo tecnico: il fermo tecnico è il cosiddetto danno che deriva dall’impossibilità di utilizzare il veicolo danneggiato per il tempo necessario alla riparazione dello stesso. Per poter dimostrare tale tipologia di danno, al fine di ottenere il risarcimento, è necessario consegnare alla Compagnia assicurativa la fattura del riparatore (meccanico e/o carrozziere) oltre alla fattura del noleggio auto relativa al periodo di fermo tecnico.
  3. FRAM (fermo reperimento analogo mezzo): si tratta sostanzialmente del bollo e assicurazione non goduti, oltre alla liquidazione delle spese conseguenti alla riparazione del mezzo danneggiato ed la fermo tecnico. Al danneggiato spetta altresì la spesa sostenuta e residuale del bollo, le spese necessarie per la ricerca di altro veicolo usato che abbia le stesse caratteristiche di quello danneggiato, nonché il costo della sua eventuale radiazione e della nuova immatricolazione di altra vettura.
  4. soccorso, traino e custodia: anche le spese di soccorso, di traino e custodia del mezzo verranno riconosciute su presentazione di idonea documentazione fiscale e non (fattura e/o preventivo di spesa).

Lesioni Personali

Le lesioni personali sono i danni fisici e psichici subiti dalla vittima di un incidente stradale. Anche per il risarcimento danni per incidente stradale la Compagnia di assicurazione nomina un suo fiduciario medico-legale che redigerà apposita perizia con indicata la quantificazione del danno in termini percentuali di “invalidità permanente”, “invalidità temporanea” e “spese mediche”.

L’invalidità temporanea corrisponde al periodo in cui il danneggiato, a seguito di incidente stradale, è impossibilitato a svolgere le attività lavorative giornaliere.

Al fine di ottenere il risarcimento di questo tipo di lesione è necessario esibire idonea certificazione medica. L’Invalidità temporanea può essere ASSOLUTA, quando la persona è totalmente impossibilitata o PARZIALE, allorquando la persona non è totalmente impossibilitata. In quest’ultimo caso il risarcimento viene riconosciuto in misura percentuale (75%-50%-25%).

Le tabelle del danno attualmente in vigore sono aggiornate al 2018 e prevedono una quantificazione del danno giornaliera assoluta (100%) di € 46,88.

L’Invalidità permanente è quella lesione fisica grave ed irrimediabile che condiziona per sempre la vita del danneggiato. Per essere risarcita deve essere naturalmente successiva all’incidente stradale subito ed eziologicamente collegata allo stesso.

Si distinguono lesioni “micropermanenti” e “macropermanenti”.

Le lesioni micropermanenti (da 1 a 9 di I.P.%) sono quelle lesioni fisiche di lieve entità quantificate da 1 a 9 punti percentuali di danno biologico.

Al fine di giungere alla quantificazione delle cosiddette lesioni personali “di lieve entità” (da 1 a 9 di I.P.%) è necessario acquisire preventivamente il parere scritto di un professionista medico-legale, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, il quale, sulla base dei danni fisici (stabilizzati) subiti dalla vittima, del periodo di invalidità totale e parziale e delle spese mediche sostenute, redigerà una relazione medico-legale effettuando una quantificazione della Invalidità Permanente in termini percentuali oltre ad una quantificazione dei giorni di inabilità totale e parziale, sempre in termini percentuali, quantificando infine le spese mediche sostenute.

Nel caso in cui dovesse sussistere anche un danno di natura morale, questo dovrà essere riconosciuto sempre in termini percentuali dal medico-legale e supportato da idonea documentazione medica (ad esempio certificazioni specialistiche neurologiche, psicologiche, psichiatriche, ecc)

Soltanto sulla base di tale quantificazione si potrà effettuare il calcolo prendendo come riferimento le attuali tabelle del danno biologico di lieve entità che potranno essere reperite sul nostro sito.

Le lesioni macropermanenti (da 10 a 100 di I.P.%) sono quelle lesioni fisiche gravi quantificate da 9 a 100 punti percentuali di danno biologico.

Anche per il calcolo delle lesioni gravi occorrerà acquisire un parere medico-legale scritto. A differenza delle lesioni di lieve entità nelle lesioni macro-permanenti il danno morale è già contenuto nella percentuale di invalidità permanente e si applicheranno le cosiddette tabelle del danno non patrimoniale.

E’ indirizzo della consolidata Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione utilizzare per tutto il territorio italiano le Tabelle del danno non patrimoniale dell’Osservatorio della Giustizia del Tribunale di Milano.

Danni Riflessi

I danni riflessi corrispondono a quei danni non patrimoniali, conseguenti al sinistro stradale, che si producono nei prossimi congiunti della vittima diretta del fatto illecito.

La recente Giurisprudenza applica estensivamente l’art. 1223 c.c ai fini dell’applicazione del danno non patrimoniale considerando risarcibili sia gli effetti lesivi che costituiscono la conseguenza immediata e diretta del danno ma, anche, quelli che risultano la conseguenza normale di un determinato antecedente causale.

Allo stesso modo però la medesima Giurisprudenza ha stabilito i requisiti indispensabili per ottenere il risarcimento:

  • è necessario che sussista una relazione con la vittima diretta del fatto illecito fondata su un vincolo familiare (matrimonio) riconosciuto dalla legge ovvero su una situazione di fatto qualificata (ad es. convivenza more uxorio);
  • è necessario che si tratti di una lesione apprezzabile in relazione al rapporto esistente con la vittima e che ci sia l’incidenza concreta sullo svolgimento della relazione;

In pratica, chi in conseguenza di un grave incidente stradale ha subito la lesione o la perdita della propria relazione familiare, è legittimato ad agire in giudizio per vedersi riconoscere il proprio diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, in termini di peggioramento della qualità della propria vita e di sofferenza morale transeunte.

Ai fini della quantificazione del danno il Giudice in Sentenza dovrà dare dimostrazione di aver tenuto conto di tutti gli aspetti del danno così come prodottosi e con le peculiarità del caso concreto e conseguente.

La Giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte di Cassazione utilizza le Tabelle in vigore presso il Tribunale di Milano poiché rispecchiano più fedelmente i valori risarcitori da utilizzare per la quantificazione del danno.

Sempre con riferimento al danno da liquidare ai prossimi congiunti della vittima, la Giurisprudenza della Suprema Corte è unanime nel ritenere che tale danno dovrà essere valutato complessivamente e equitativamente, tenendo conto della relazione affettiva del danneggiato con la vittima, danno che inevitabilmente si riflette sulla sfera giuridica-affettiva del prossimo congiunto; tale voce di danno andrà quindi liquidata attraverso la valutazione del caso concreto, escludendo così ogni automatismo liquidativo.

La personalizzazione del danno e le ultime direttive della Corte di Cassazione

La cosiddetta “personalizzazione del danno” corrisponde al maggior danno che deriva alla persona dalle conseguenze peculiari del caso concreto e si distingue dalle conseguenze comuni. La prova deve essere specifica e non generica e, al fine di effettuare una corretta liquidazione del danno non patrimoniale bisogna considerare tutte le conseguenze dannose dell’illecito evitando comunque la duplicazione dei danni.

In sede istruttoria, bisogna procedere ad un articolato e approfondito accertamento, accertando come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito.

Alla presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d’una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l’attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale).

La personalizzazione del danno andrà, in pratica, ad aumentare la misura del risarcimento prevista dalla legge soltanto in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.

Le conseguenze dannose da ritenersi normali e/o ordinarie (quelle che sono normalmente previste per la medesima invalidità) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.

E’ stato chiarito dalla Suprema Corte che “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d’una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore” (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l’esistenza d’uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli art. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall’articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l’unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”).

Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale ed alla c.d. “personalizzazione del danno forfettariamente determinato mediante metodo tabellare, è compito del Giudice mediante l’istruttoria far affiorare e dare risalto ad alcune situazioni specifiche della fattispecie. Le tabelle di Milano già prevedono le conseguenze ordinarie corrispondenti alla percentuale di danno ed all’età del danneggiato, oltre a prevedere una “compensazione del danno forfettaria in misura sempre percentuale.

Naturalmente è necessario articolare analiticamente al Giudice le particolari circostanze e voci di danno inerenti al caso ed il loro collegamento alla persona ed alla sua esperienza di vita, non essendo sufficiente allegare circostanze solo genericamente individuate, altrimenti il Giudice potrebbe rilevare una richiesta di “duplicazione risarcitoria”.

In caso di incidente stradale affidati ai professionisti del settore, lasciati guidare da Risarcimento Facile, siamo l’azienda leader in Italia specializzata in risarcimento danni da sinistro stradale.

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