Richiesta di Risarcimento Danni Assicurazione

Richiesta di Risarcimento Danni Assicurazione

Richiesta di Risarcimento Danni Assicurazione

Richiesta di Risarcimento Danni alla Compagnia Assicurativa: modalità e tempi

Inoltro della richiesta risarcitoria

La richiesta risarcitoria (sia in caso di indennizzo diretto sia in caso di RCA) va inoltrata sia presso la sede legale della propria Compagnia Assicurativa, sia presso la sede legale della Compagnia Assicurativa del responsabile del danno.

Tale richiesta va inoltrata o a mezzo Raccomandata A.R. oppure a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) e deve obbligatoriamente contenere, come precisato dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni:

  • Nome e cognome;
  • residenza e codice fiscale dei soggetti aventi diritto al risarcimento;
  • età, attività e reddito;
  • dinamica e circostanze nella quali è avvenuto l’incidente (luogo, data, ora, descrizione dei mezzi coinvolti, targhe, compagnie assicurative ecc.);
  • data e ora di disponibilità ad eventuali verifiche atte ad accertare l’entità dei danni;
  • valutazione complessiva dei danni subiti (spese meccaniche, di carrozzeria, di trasporto ecc.);
  • Certificati medici, eventuale perizia medico-legale di parte, spese mediche documentate;
  • dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

In caso di richiesta non completa, comunque, l’impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato le necessarie integrazioni.

Responsabilità piena e concorso di colpa

Quando si parla di incidente stradale si parla di “piena responsabilità” o di “concorso di colpa” del conducente o dei conducenti che hanno provocato il sinistro. A seconda della percentuale di colpa, la compagnia assicurativa del responsabile sarà tenuta a corrispondere il risarcimento nella relativa misura percentuale.

Dal 1° gennaio 2017, in caso di incidente stradale nel quale sono coinvolti non più di due mezzi, è applicabile lo strumento dell’indennizzo diretto mediante il quale il danneggiato potrà richiedere il risarcimento alla propria compagnia di assicurazioni.

Quando i veicoli coinvolti sono maggiori di due ci si dovrà rivolgere alla Compagnia assicurativa del responsabile.

In caso di incidente provocato da un mezzo non assicurato, invece,  per ottenere il risarcimento del danno subito occorre fare riferimento al fondo di garanzia per le vittime della strada.

Tempi e modalità di risarcimento del danno

La tempistica del risarcimento danni da Incidente Stradale è variabile a seconda dei casi.

In caso di sottoscrizione CAI (constatazione amichevole di incidente) da parte di entrambi i conducenti, come abbiamo già detto, i tempi si riducono, ma si allungano nel caso vi siano, oltre ai danni alle vetture, anche lesioni personali.

Pertanto, in caso di indennizzo diretto e di sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti del C.A.I., questa avrà solo 30 giorni per nominare un proprio perito tecnico per la quantificazione del danno ed effettuare l’offerta risarcitoria.

In caso di lesioni personali derivate dall’incidente stradale, la Compagnia di assicurazioni, avrà, invece, 60 giorni per nominare un proprio perito medico-legale per la quantificazione del danno ed effettuare l’offerta risarcitoria.

Nel caso in cui l’importo offerto dalla compagnia assicurativa non sia soddisfacente, ovvero sia inferiore rispetto al danno effettivamente sofferto, lo stesso  potrà essere trattenuto dal danneggiato a titolo di acconto sulla maggiore somma pretesa per il danno subito.

Nel caso in cui la Compagnia Assicurativa non provveda all’offerta entro il termine di 30 giorni (o 60 in caso di lesioni personali) potrebbe subire una sanzione da parte dell’IVASS.

In caso di mancata sottoscrizione del CAI ma nella frequente situazione di indennizzo diretto, la richiesta risarcitoria andrà formalizzata con Raccomandata A.R. ed indirizzata alla sede legale della propria Compagnia Assicurativa, la quale avrà massimo 60 giorni (decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata, per istruire la pratica ed effettuare offerta risarcitoria e/o 90 giorni in caso di lesioni personali.

L’assicurato sarà comunque tenuto entro 3 giorni a denunciare il sinistro ex art. 143 cod. ass. e art. 1913 cc.

Infine, nella casistiche indicate di impossibilità di applicazione del procedimento di indennizzo diretto, ad esempio in quella più frequente di lesioni personali subite a seguito di incidente stradale che superino l’invalidità permanente del 9%, oppure in caso di incidente con veicoli stranieri, si applicherà il procedimento ordinario R.C.A., pertanto la richiesta risarcitoria andrà formalizzata con Raccomandata A.R. ed indirizzata alla sede legale della Compagnia Assicurativa del responsabile dell’incidente, la quale avrà 60 giorni per effettuare l’offerta risarcitoria dei danni materiali e/o 90 giorni per le lesioni personali.

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